Prendo spunto da questa riflessione di Licia Troisi sull'uso del web da parte di molti
http://www.liciatroisi.it/2013/05/14/si ... ducazione/
per chiedervi cosa ne pensate...
Moderatore: nihal87
A margine di ciò, poi, c'è da fare un'altra considerazione. In questi ultimi anni, siamo stati abituati alla maleducazione come normale forma di dialogo.
.Un dialogo che non vuole essere realmente tale, ma che ambisce soltanto a divenire un monologo gridato. Sempre meno persone, infatti, sono interessate ad ascoltare quanto altri hanno da dire; mentre tutti sono interessati a gridare a squarciagola la propria opinione per imporsi all'attenzione di tutti
gio ha scritto:L'idea della responsabilità dei gestori di forum&co ha sicuramente un suo perchè, ma non andare a rintracciare l'autore del commento, punendo solo il proprietario del sito, che senso ha?
del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1, 2 e 3, c.p., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell’art. 30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete iInternet ed in particolare diffondendo notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo pseudonimo di Y, sul sito Internet www.[...].org, intraprendeva una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (di cui all’acronimo EAP), campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[…], con sede legale in […]
In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito internet, affermava che:
- la casa editrice Z[…] doveva essere considerata “a pagamento”;
- ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai pronunciate dall’interessata;
- apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST con gli epiteti “cloache editoriali”; “truffatori”; “signori truffa”; “cosche mafiose” “strozzini” e simili;
- attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
- diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a ridicolizzare la stessa;
- indicava la casa editrice Z[…] come “stampatore, editore che non offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità”;
- offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti epiteti “arpia”; “repressa del cazzo”; “urticante peggio di una medusa”; “non ha altro da dire che non siano le solite stronzate”.
Nel caso di specie il sito www.[...].org non ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla “stampa” ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n. 10535 dell’11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009).
Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.
Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico Ministero parlare di comunicazione con più persone; sussiste l’aggravante di cui all’art. 595, terzo comma, c.pen. sotto il profilo dell’utilizzazione di “mezzo di pubblicità”, non sotto il profilo dell’essere l’offesa recata “col mezzo della stampa”.
Quanto all’attribuzione soggettiva di responsabilità all’imputata, essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; la disponibilità dell’amministrazione del sito Internet rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus), sia l’inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus).
Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti contenuta in un “regolamento” di natura esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di identificazione, né sono imputati).
nihal87 ha scritto:Certo è che internet non può essere regolata in questo senso.
Lo può essere nei singoli blog o forum, ma in altri modi no!
Vuoi denunciarli per diffamazione? Va bene, ma mettere dei paletti preventivi su internet sarebbe l'inizio della fine.
saxosax ha scritto:non stiamo affatto parlando di diffamazione. Diffamare significa diffondere informazioni false e non è per questo che, mi pare di capire, la blogger sia stata condannata
del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1, 2 e 3, c.p.,
Articolo 81. Codice penale
Concorso formale. Reato continuato.
Comma 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
[...]
Articolo 595. Codice penale
Diffamazione.
Comma 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Comma 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).
Comma 3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).
[...]
In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito internet, affermava che:
- la casa editrice Z[…] doveva essere considerata “a pagamento”;
- ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai pronunciate dall’interessata;
- apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST con gli epiteti “cloache editoriali”; “truffatori”; “signori truffa”; “cosche mafiose” “strozzini” e simili;
- attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
- diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a ridicolizzare la stessa;
- indicava la casa editrice Z[…] come “stampatore, editore che non offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità”;
- offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti epiteti “arpia”; “repressa del cazzo”; “urticante peggio di una medusa”; “non ha altro da dire che non siano le solite stronzate”.
Reati di opinione
Espressione comunemente usata per indicare una categoria di reati che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento ai reati di propaganda e apologia sovversiva, nonché di vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali. Tale denominazione deriva dalla circostanza che la condotta integratrice del reato consiste nella manifestazione di un’opinione aggressiva dell’altrui sfera morale, ovvero non rispettosa dei parametri costituzionali previsti in tema di libertà di pensiero. La materia è stata modificata dalla l.n. 85/2006 che, in relazione ai reati contro la personalità dello Stato, si è posta l’obiettivo di concretizzare un adeguamento di tali fattispecie alle esigenze già emerse negli anni precedenti: difatti, le norme contenute negli articoli del titolo I del Libro II del c.p., oggi novellati, sono il portato storico di una concezione sociopolitica da tempo superata e incompatibile con il nuovo assetto di valori delineato dalla Costituzione. L’attuale disciplina, infatti, elimina dal codice penale alcuni delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga applicazione e che comunque non rispondono alle attuali esigenze di tutela: attività antinazionale del cittadino all’estero (art. 269 c.p), propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.), lesa prerogativa dell’irresponsabilità del presidente della Repubblica (art. 279 c.p.), delitti contro i culti ammessi dallo Stato (art. 406 c.p.). Al contempo, altre ipotesi di reato, sempre inerenti alla manifestazione di opinioni e ideologie politiche, sono state modificate in modo che la condotta costitutiva si caratterizzi non per «fatti diretti», bensì per «atti violenti diretti e idonei»: tale, per es., il nuovo testo degli artt. 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) del codice penale. Non subiscono modifiche l’apologia di delitti ex art. 414 c.p. e l’istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’articolo successivo.
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